COMUNICAZIONE AI CREDITORI
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 171 e 126 del R.D. 16.3.1942 n. 267 giusta autorizzazione del Tribunale di Catania del 30 maggio 2013 di seguito viene pubblicato il testo integrale relativo alla proposta di concordato di WIND JET s.p.a.
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione Fallimentare
G.D. Dott. A. Caruso
10. Proposta di concordato preventivo con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
Premesso quanto sopra, la ricorrente sottopone ai creditori la seguente proposta di concordato preventivo, con cessione dei beni aziendali, garanzia da parte di Finaria S.p.a. in ordine al ricavato ed ai tempi del loro realizzo ed apporto finanziario di Antonino Pulvirenti per il soddisfacimento degli oneri di funzionamento e delle spese di giustizia, nonché dei creditori chirografari.
A causa dell’incapienza dell’attivo:
i creditori privilegiati non saranno soddisfatti in via integrale, salvo che per l’iva e le ritenute fiscali, ma saranno pur sempre soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione del proprio rango, sul ricavato della liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni e dei diritti sui quali sussiste la relativa causa di prelazione, indicato nelle apposite relazioni di stima; il tutto senza alcuna alterazione delle cause legittime di prelazione;
i creditori chirografari e i creditori privilegiati non soddisfatti e retrocessi al rango chirografario saranno pagati a saldo e stralcio da un terzo.
In particolare, la società presenta la seguente proposta concordataria, che prevede il soddisfacimento dei creditori come segue:
Pagamento integrale dell’iva e delle ritenute fiscali in un’unica soluzione, entro e non oltre sessanta mesi dal deposito del provvedimento di omologazione del concordato preventivo;
Pagamento, in unica soluzione entro lo stesso termine di mesi sessanta dal deposito del provvedimento di omologazione del concordato preventivo, nella misura del 47,825% dei crediti vantati dai lavoratori dipendenti, compresi i fondi rischi da contenzioso lavoro;
Pagamento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati non soddisfatti e retrocessi al rango chirografario nella misura del 5% (cinque percento) da parte di Antonino Pulvirenti, con provvista finanziaria propria, senza transitare dal patrimonio o comunque dall’attivo della ricorrente, come già previsto nel ricorso originario.
Il pagamento dei creditori chirografari, pari a complessivi Euro 181.333.976,00 (di cui Euro 151.934.006,00 per crediti chirografari ed Euro 29.399.970,00 per crediti privilegiati retrocessi al chirografo) avverrà nella misura proposta del 5%, pari ad Euro 9.066.700,00, in cinque rate costanti, senza interessi, di cui:
la prima, pari ad Euro 1.813.340,00, entro 180 giorni dal deposito della sentenza di omologazione del concordato preventivo (data presunta: 30 giugno 2014);
la seconda, pari ad Euro 1.813.340,00, entro il giorno 30 giugno 2015;
la terza, pari ad Euro 1.813.340,00, entro il giorno 30 giugno 2016;
la quarta, pari ad Euro 1.813.340,00, entro il giorno 30 giugno 2017;
la quinta, pari ad Euro 1.813.340,00, entro il giorno 30 giugno 2018.
Le somme eventualmente non richieste dai creditori della società, verranno accantonate in un libretto intestato alla procedura. Se successivamente alla chiusura della procedura di concordato
preventivo dette somme non verranno reclamate dagli aventi diritto, decorsi centoottanta giorni saranno rese nuovamente nella disponibilità del terzo che le ha erogate, senza interessi.
Il pagamento dei debiti per i quali sono stati accantonati i fondi rischi, pari ad Euro 44.492.872,00, di cui Euro 5.765.693,00 per debiti privilegiati retrocessi al chirografo ed Euro 38.727.180,00 per debiti chirografari, avverrà all’avvenuta definizione di ciascun evento nella misura proposta del 5%, e pertanto nell’importo massimo di euro 2.224.644,00, ma in ogni caso con le medesime modalità previste per gli altri creditori.
Pertanto:
se l’evento si realizzerà prima del 30 giugno 2014, il creditore riceverà il pagamento di quanto allo stesso dovuto in numero cinque rate di pari importo;
se l’evento si realizzerà dopo il 30 giugno 2014, ma prima del 30 giugno 2015, il creditore riceverà il pagamento di 2/5 del dovuto in unica soluzione entro il 30 giugno 2015 e la restante parte in ulteriori tre rate di pari importo alle medesime scadenze previste per il pagamento dei creditori chirografari;
se l’evento si realizzerà dopo il 30 giugno 2015, ma prima del 30 giugno 2016, il creditore riceverà il pagamento di 3/5 del dovuto in unica soluzione entro il 30 giugno 2016 e la restante parte in ulteriori due rate di pari importo alle medesime scadenze previste per il pagamento dei creditori chirografari;
se l’evento si realizzerà dopo il 30 giugno 2016, ma prima del 30 giugno 2017, il creditore riceverà il pagamento di 4/5 del dovuto in unica soluzione entro il 30 giugno 2017 e la restante parte in una rata entro il 30 giugno 2018;
se l’evento si realizzerà dopo il 30 giugno 2017, ma prima del 30 giugno 2018, il creditore riceverà il pagamento del dovuto in unica soluzione entro il 30 giugno 2018;
se l’evento si realizzerà dopo il 30 giugno 2018, ma prima della chiusura della procedura di concordato preventivo, il creditore riceverà il pagamento del dovuto in unica soluzione al verificarsi dell’evento.
Per gli eventi per i quali sono stati accantonati fondi per rischi, non ancora definiti alla chiusura della procedura di concordato preventivo, il pagamento avverrà, sempre nella misura proposta del 5%, ad opera del garante Sig. Pulvirenti Antonino, al momento della definizione. Non è previsto alcun pagamento per rischi previsti ed accantonati ma le cui azioni non sono state intraprese nel corso della procedura di concordato preventivo.
In conseguenza di quanto sopra proposto, a rettifica parziale di quanto indicato nella proposta originaria, i crediti per i quali sono stati accantonati i fondi rischi saranno pagati esclusivamente al verificarsi dell’evento dannoso per il quale il rischio era stato previsto e con le modalità sopra indicate, cosicché non residueranno somme accantonate da distribuire a favore dei creditori.
Le spese di giustizia per gli organi della procedura saranno pagate in più tranches, di cui la prima, pari, ai sensi dell’art. 163, co. 2, n. 4, l. fall., al 20% dell’intera somma, entro quindici giorni dalla comunicazione alla debitrice del decreto di ammissione al concordato preventivo;
Gli oneri di funzionamento nel corso della procedura concorsuale, secondo i rispettivi termini di pagamento.
Resta inteso che nell’ipotesi in cui la liquidazione dell’attivo dovesse realizzarsi in tutto o in parte in tempi più brevi rispetto a quelli prudenzialmente stimati, verranno eseguiti pagamenti in favore dei creditori che ne avranno diritto secondo le rispettive cause di prelazione.
Si rappresenta che, nel caso in cui dalla liquidazione dell’attivo dovessero realizzarsi risorse superiori a quanto stimato ovvero non dovessero concretizzarsi in tutto o in parte i rischi per i quali sono stati accantonati i fondi per cause di lavoro (iscritti al privilegio per Euro 507.127,00), si registrerebbe una diminuzione dell’ammontare complessivo dei crediti privilegiati retrocessi al chirografo.
In coerenza, nella superiore ipotesi, l’apporto finanziario del terzo subirebbe una riduzione rispetto all’importo massimo di euro 11.291.345,00 , giacché esso non garantirebbe mai il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura superiore al 5%.